OCC da sovraindebitamento

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

Leggi tutto

 

PROCEDURE

L’OCC e il Gestore della Crisi nominato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.


1) Procedura di ristrutturazione dei crediti del consumatore (art. 67 e ss. CCII)    

Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.
La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e indifferenziato, dei crediti in qualsiasi forma.

Requisiti soggettivi del debitore:
– deve rivestire la qualifica di consumatore;
– non deve essere stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda;
– Non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
– Non deve aver causato la situazione di sorvaindebitamento per colpa grave, malafede, frode.


2) Procedura di concordato minore (art. 74 e ss. CCII)

Può essere presentata dai debitori in stato di sovraindebitamento quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. Fuori da tale ipotesi può essere presentata esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Requisiti soggettivi del debitore:
– Escluso il consumatore, deve trattarsi di uno dei soggetti di cui all’art 2 comma 1 lettera c(professionista; imprenditore minore; imprenditore agricolo; start up innovativa; debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione cotta amministrativa);
– non aver beneficiato di altra esdebitazione nei 5 anni precedenti la domanda;
– Non aver beneficiato dell’esdebitazione per due volte;
– Non avere commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori


3) Procedura di liquidazione controllata del patrimonio (art 268 e ss. CCII)

Il debitore in stato di sovraidebitamento può domandare con ricorso al Tribunale competente, presentato con l’assistenza di un OCC, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
Al termine della procedura il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti purché sussistano le condizioni di cui all’art 280 CCII:
– non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il beneficio può essere riconosciuto solo all’esito del relativo procedimento;
– non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
– non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi
– ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
– non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del
– termine per l’esdebitazione;
– non abbia gia’ beneficiato dell’esdebitazione per due volte.


4) Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII).

Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti. 

Requisiti soggettivi del debitore:

  • Deve trattarsi di persona fisica meritevole
  • Il debitore può accedere una sola volta